Art. 5.
(Gestione delle grotte marine).

      1. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine sono affidate agli enti gestori delle aree protette qualora le grotte ricadano nell'area protetta, anche parzialmente.
      2. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, e non ricadenti nelle aree naturali protette sono affidate ai comuni territorialmente competenti.
      3. L'ente responsabile ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è tenuto ad adottare, entro tre mesi dalla data di iscrizione della grotta marina nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, un apposito regolamento di gestione, in conformità alle finalità della presente legge.
      4. La gestione delle grotte marine deve, altresì, essere prioritariamente affidata agli operatori dei settori della pesca e del turismo, allo scopo di incentivare la crescita economica delle comunità costiere locali.